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Videosorveglianza e normative

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La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è un tema molto dibattuto. Sempre più spesso, infatti, le aziende avertono la necessità di installare telecamere per ragioni produttive, di sicurezza sul lavoro o come deterrente per prevenire furti e violazioni. Ma se da un lato questa scelta implementa la protezione di beni e persone, dall’altro cozza con le disposizioni in materia di tutela della privacy dei dipendenti. In questo articolo trattiamo come impiegare correttamente i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e quali sono le procedure da seguire prima di poter mettere in funzione l’impianto.

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: utilizzi consentiti e vietati

La normativa vigente inerente gli impianti di videosorveglianza mette insieme le necessità del datore di lavoro del controllo a distanza e il diritto alla salvaguardia dei dati personali del dipendente. Già nel 1970 con l’art. 4 della legge 300 – il cosiddetto Statuto dei Lavoratori – e, più recentemente, con il D.Lgs. n. 196 del 2003, si è cercato di individuare un punto di equilibrio tra le comprensibili esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati e il diritto alla riservatezza delle persone. In nessun caso, infatti, la norma prevede che il datore di lavoro possa utilizzare le telecamere di sorveglianza per controllare l’attività lavorativa e valutare la produttività dei propri dipendenti né tantomeno sfruttarle per giustificare eventuali provvedimenti disciplinari.

Proprio a sottolineare il carattere invasivo della videosorveglianza sui luoghi di lavoro, il legislatore ha previsto sanzioni molto severe, sia di tipo amministrativo che penale, per chiunque faccia un uso illegittimo delle telecamere. Esse non possono essere installate in qualunque contesto: a tale proposito, in numerosi provvedimenti, il Garante della Privacy si è espresso in maniera contraria all’utilizzo del controllo a distanza in bagni, spogliatoi e ambienti simili. E’ vietato altresì l’uso di telecamere finte a scopo di deterrenza perché va contro i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: cosa fare prima di installare un impianto a norma

Nonostante la normativa che regolamenta l’autorizzazione all’installazione e all’uso della videosorveglianza sui luoghi di lavoro abbia quasi cinquant’anni, le sue disposizioni risultano ancora oggi frequentemente sconosciute ai datori di lavoro e agli stessi installatori. Vediamo dunque quali sono gli adempimenti che il legale rappresentante di un’azienda deve sbrigare prima di poter mettere in funzione l’impianto:

  • Posizionare correttamente le telecamere nelle zone in cui si ritiene necessaria la sorveglianza;
  • Nominare e formare un responsabile addetto alla videosorveglianza;
  • Informare i lavoratori fornendo un’informativa sulla privacy;
  • Affiggere cartelli ben visibili che avvisino il personale, i clienti e i visitatori della presenza di un sistema di videosorveglianza;
  • Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato, fatta salva la visione da parte delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale.
  • Ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi.

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: come ottenere l’autorizzazione all’istallazione dell’impianto

Il 19 febbraio 2018 l’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n.5 contenente le nuove indicazioni operative sull’installazione e la corretta utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e degli strumenti di controllo. Con questo provvedimento sono state introdotte numerose modifiche che riguardano la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. Rispetto al passato, infatti, il personale ispettivo ordinario e amministrativo concentra l’attività valutativa sull’effettiva sussistenza delle finalità che legittimano la richiesta: vengono cioè esaminate le ragioni organizzative e produttive alla base della domanda oltre che quelle di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Solo in casi eccezionali e complessi può essere coinvolto anche il personale ispettivo tecnico.

In sintesi, queste le novità sostanziali:

  • Si può inquadrare direttamente il lavoratore qualora sussistano le finalità suddette;
  • NON è più necessario allegare la planimetria dei locali in quanto NON è più richiesta la posizione, l’angolo e il numero delle telecamere;
  • NON è più necessario il sistema con doppia chiave di accesso, fisica e logica, fermo restando che i dati relativi alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi;
  • NON è più necessaria l’autorizzazione all’installazione delle telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze dell’azienda;
  • Si può attivare il riconoscimento biometrico.

Fonte https://www.teknoring.com

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